NOVITÀ PER I RISPARMIATORI

By Bruno Scarano
Pubblicato il 30 Settembre 2017

In questo numero parliamo della direttiva Miei 2. Vediamo quali sono i principali vantaggi in termini di trasparenza che la sui mercati degli strumenti finanziari porterà sul mercato italiano dal prossimo 3 gennaio.

Sicuramente ci saranno una maggiore personalizzazione del servizio e più informazioni sui costi e sulla costruzione dei prodotti, soprattutto quelli più complicati, anche grazie all’introduzione di nuovi prospetti informativi e commissioni di remunerazione per l’intermediario più difficili da giustificare e applicare senza un rendimento adeguato per il risparmiatore. In pratica rappresenta il proseguimento della Miei 1 ed è in via di recepimento dalle autorità di vigilanza nazionali di Regno Unito, Germania, Francia, Lussemburgo, Svizzera e Italia.

Abolizione degli incentivi

Si apre la strada per un nuovo sistema di remunerazione fondato su parcella/compenso direttamente pagati dal cliente investitore all’intermediario, con l’abolizione di onorari o commissioni aggiuntive per la consulenza e la gestione. Introducendo questa norma, il consulente indipendente, quindi, deve essere pagato esclusivamente dal cliente e non può ricevere remunerazioni dalle case prodotto (es. Sim, Sgr) o da terzi. Proprio l’assenza di un rapporto economico con gli emittenti e con le case prodotto, secondo la direttiva Esma Mifid 2, è a garanzia dell’assenza di conflitti d’interessi e di effettiva autonomia e indipendenza.

Maggiore informazione

da fornire ai clienti per i prodotti complessi

Gli intermediari finanziari (Banche, Posta, promotori finanziari e così via) devono migliorare l’informazione data al cliente investitore. Questo è un punto cardine delle disposizioni della Mifid II. La richiesta è che siano rispettate alcune condizioni: la gamma di strumenti finanziari offerti deve essere sufficientemente diversificata per tipologia (azioni, obbligazioni, fondi comuni e Sicav, gestioni patrimoniali e così via) ed emittenti, i prodotti finanziari devono garantire la soddisfazione dei diversi obiettivi d’investimento e risparmio del cliente. Un’informazione attenta e puntuale da parte dell’emittente deve aiutare il cliente investitore a valutare attentamente e comprendere cosa sta acquistando e a evitare prodotti che non sono adeguati al suo profilo di rischio.

Consulenza finanziaria di tipo

“indipendente” e non “indipendente”

L’intermediario finanziario deve spiegare al cliente in maniera chiara e trasparente il livello e la tipologia di consulenza, il grado di autonomia e indipendenza che riesce a garantire e rendere trasparente il compenso che il cliente investitore deve pagare, distinguendo in maniera chiara tra costo della consulenza e commissioni sui prodotti. Gli intermediari, i network di promotori finanziari e brokers e le banche, possono scegliere se fare consulenza su base indipendente, dipendente o ibrida, in altre parole mista tra le due, mentre i consulenti finanziari individuali, che non dipendono quindi da nessun network o intermediario, devono scegliere se lavorare in un regime di dipendenza o d’indipendenza e comunicarlo esplicitamente al cliente.

Rafforzamento della Compliance

Ogni intermediario che propone prodotti finanziari deve garantire che siano adeguati al cliente investitore a cui sono proposti. Per questo la Mifid 2 stabilisce che per definire l’adeguatezza di un prodotto, prima di tutto, l’intermediario deve comprendere le caratteristiche degli strumenti finanziari offerti o raccomandati. Inoltre, l’intermediario deve istituire specifiche procedure per identificare la categoria di clienti alla quale fornire i prodotti e i servizi, assicurandosi che rispondano alle esigenze di un determinato mercato di riferimento di clienti finali perseguendo come obiettivo l’interesse del cliente investitore.

Tre direttive anche per i settori

mutui e assicurazioni

La direttiva Mifid 2, che pone al centro la consulenza sui prodotti finanziari e l’interesse del cliente da cui deriva poi il tema dell’adeguatezza dei prodotti proposti ai risparmiatori, ha aperto la strada alla trasparenza anche nel settore dei mutui immobiliari e nel mercato assicurativo. Hanno l’obiettivo di tutelare i consumatori anche la direttiva europea Mortgage Credit 2014/17 che riguarda i mutui immobiliari a tutela dei consumatori, già recepita in Italia, e la direttiva sulla distribuzione assicurativa (Idd) in tema distribuzione assicurativa, ancora in discussione.

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