AZZERATA LA RITENUTA DEL 20% SUI BONIFICI DALL’ESTERO

economia & finanza
By Bruno Scarano
Pubblicato il 31 Marzo 2014

Tanto rumore per nulla. È bastato un comunicato ufficiale da parte del ministro dell’Economia e delle Finanze, (Mef) pubblicato il 20/02/2014, a far chiarezza sull’applicazione della ritenuta del 20% sui bonifici dall’estero. Una misura che aveva creato non poche tensioni tra i contribuenti.

Dal primo febbraio, infatti, era scattato l’obbligo per le banche di operare una ritenuta di ingresso pari al 20% su ogni bonifico proveniente dall’estero e diretto a una persona fisica italiana (o a un ente non commerciale) scaturito da investimenti detenuti all’estero o da attività estere di carattere finanziario. Norma resa necessaria per contrastare la lotta all’evasione fiscale. Con la conseguenza da parte del contribuente di presentare alla propria banca un’adeguata documentazione per dimostrare la natura non reddituale dei bonifici per evitare la ritenuta (autocertificazione preventiva).

Ci sono volute due distinte interrogazioni parlamentari, presentate da Tino Rossi (Forza Italia) e Claudio Morganti (Io Cambio/Eld, il gruppo euroscettico) alla Commissione Europea, per rivendicare la violazione dell’articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell’Ue, che di fatto vieta le restrizioni dei pagamenti tra gli stati membri. La risposta non si è fatta attendere da parte del ministero, azzerando la sanzione.

Così recita letteralmente il comunicato del Mef in merito alla questione: “Su richiesta del ministro dell’Economia e delle Finanze, è stato assunto in data odierna un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che sospende l’operatività della ritenuta del 20 per cento sui redditi derivanti da investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria applicata automaticamente dagli intermediari finanziari.

Gli acconti eventualmente già trattenuti da intermediari finanziari sulla base della norma in oggetto saranno rimessi a disposizione degli interessati dagli stessi intermediari. L’evoluzione del contesto internazionale in materia di contrasto all’evasione fiscale crossborder, che ha subito una forte accelerazione, attraverso la creazione di un modello di accordo intergovernativo (Iga) per lo scambio d’informazioni tra gli Usa e gli altri paesi, fa ritenere ormai superata la disposizione che ha introdotto la predetta ritenuta alla fonte, atteso che le informazioni sui redditi di fonte estera di pertinenza di residenti italiani saranno disponibili attraverso il canale dello scambio automatico multilaterale d’informazioni.

Tale modello ha costituito la base per la nascita di un sistema automatico di scambio d’informazioni multilaterale tra paesi (Common reporting standard), presentato dall’Ocse nel gennaio scorso, e sottoposto all’approvazione del meeting del G20 nel mese di febbraio. Lo scambio d’informazioni costituisce il nuovo percorso condiviso per la lotta all’evasione fiscale internazionale”.

Resta il rammarico, da parte nostra, constatare che questo provvedimento si poteva realizzare prima, evitando di alzare un polverone e impaurire i contribuenti. Basterebbe che il legislatore usasse buonsenso e chiarezza.

brunoscarano@alice.it

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