L’ATTESTATO DI RISCHIO DIVENTA DIGITALE

difendiamoci
By Valeria Lai
Pubblicato il 3 Luglio 2015

Da luglio l’attestato di rischio, il documento cioè che riporta la classe di merito di appartenenza dell’assicurato e il numero degli incidenti intervenuti negli ultimi anni, non sarà più cartaceo, ma “dematerializzato”. Col  termine “dematerializzazione” si indica quel processo che porta alla cessazione dell’utilizzo della carta e alla sua sostituzione con formati digitali.

Che cos’è l’attestato di rischio?

Il codice delle assicurazioni,  stabilisce che:

La consegna dell’attestato avvenga per via telematica e non più cartacea.

La consegna dell’attestato venga fatta non solo al contraente (cioè all’assicurato), ma anche agli “aventi diritto”, come ad esempio il proprietario della macchina, qualora sia diverso dal contraente.

Il nuovo attestato si trasformerà da statico a dinamico, in quanto oltre ai danni liquidati in caso di incidente riporterà anche i dati degli aventi diritto.

Non solo. Il codice delle assicurazioni stabilisce anche che l’attestato di rischio venga acquisito in sede di stipula di un nuovo contratto e auto dalla nuova compagnia di assicurazione per via telematica.

Ma in che cosa consiste, per l’assicurato, la consegna dell’attestato per via telematica?

Significa che l’attestato viene messo a diposizione sul sito internet della compagnia di assicurazione nell’area riservata alle posizioni assicurative.

Il contraente ha però facoltà di richiedere altre modalità aggiuntive di consegna dell’attestato fra quelle previste dall’impresa: posta elettronica, app per smartphone/tablet, social network, eccetera.

Dal canto suo la compagnia dovrà pubblicare sulla home page del proprio sito internet:

Come richiedere le credenziali di accesso all’area riservata.

Le modalità telematiche di consegna aggiuntive.

Tali informazioni devono essere fornite dalle imprese anche per iscritto in occasione della sottoscrizione del contratto.

Cosa succede se l’attestato di rischio non risulta nella banca dati?

Se in sede di stipula del contratto, l’impresa nel momento di acquisizione telematica dell’attestato, non lo trova presente nella banca dati, acquisisce l’ultimo attestato presente e richiede al contraente una dichiarazione per il periodo residuo che permetta di ricostruire la sua posizione assicurativa.

In questo modo è possibile comunque stipulare un nuovo contratto.

L’attestato di rischio telematico entrerà in vigore con riferimento ai contratti Rc auto in scadenza dal 1° luglio 2015.

Comments are closed.