LE NUOVE REGOLE DEL TIROCINIO

Dal contatto al…contratto
By Fabrizio Quarchioni
Pubblicato il 8 Novembre 2017

Tra le novità la previsione di una durata massima di 12 mesi, salvo quelli rivolti alle persone disabili, per i quali viene confermata la durata massima di 24 mesi e l’introduzione nella generalità dei casi di una durata minima pari a 2 mesi  Una delle forme di pre-inserimento lavorativo più diffuse, oggi, è sicuramente il tirocinio formativo. La sua importanza deriva anche dal fatto che statisticamente circa il 50% dei tirocini formativi stipulati sfocia in una vera e propria assunzione. Ma come fare a rendere ancora più efficace tale strumento rendendolo una stabile misura di politica attiva del lavoro finalizzata a creare un contatto e poi un contratto tra il tirocinante ed un datore di lavoro, contribuendo al contempo  all’arricchimento del bagaglio di conoscenze e competenze professionali? Con le nuove linee guida nazionali si cerca di affinare le modalità operative e renderle omogenee in tutte le nostre regioni.

Le principali novità rispetto alle precedenti Linee guida riguardano: la previsione di una durata massima di 12 mesi per tutti i tirocini salvo per quelli rivolti alle persone disabili, per i quali viene confermata la durata massima di 24 mesi; l’introduzione nella generalità dei casi di una durata minima del tirocinio pari a 2 mesi (1 mese per i tirocini stagionali o 14 giorni per i tirocini che vedono coinvolti gli studenti durante il periodo estivo).

Altra interessante novità concerne l’esplicita inclusione, tra i possibili destinatari dei tirocini, anche di soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione e di lavoratori a rischio di disoccupazione ( lavoratori a cui è stato intimato il preavviso di licenziamento).

Le linee guida specificano, poi, i casi nei quali non è possibile ospitare tirocinanti, come per esempio il caso di imprese sottoposte a procedure concorsuali o di imprese che abbiano effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei 12 mesi precedenti e che prevedano di impiegare i tirocinanti in attività equivalenti a quelle svolte dai lavoratori licenziati. In entrambi i casi, il divieto è superabile solo se si raggiunge un accordo con le organizzazioni sindacali. Inoltre, non possono essere impiegati come tirocinanti professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate, naturalmente per lo svolgimento di attività rientranti tra quelle tipiche riservate alla professione. In merito ai limiti numerici per l’attivazione di tirocini, viene dettagliato il numero di tirocinanti che è possibile ospitare in proporzione alle dimensioni dell’unità operativa presso cui viene svolto il tirocinio stesso. Sono previste deroghe a tali limiti, in favore dei soggetti ospitanti che assumano, con contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi, una percentuale non inferiore al 20% dei tirocinanti impiegati negl’ultimi 24 mesi.

Quanto alle modalità di attivazione dei tirocini, il soggetto promotore (Centro per l’Impiego o altro organismo autorizzato) e il soggetto ospitante stipulano una convenzione, sulla base di modelli predefiniti dalle regioni e dalle province autonome, alla quale è allegato il progetto formativo individuale concordato che definisce gli obiettivi formativi da conseguire, la durata del tirocinio, l’orario giornaliero e settimanale, l’indennità corrisposta al tirocinante, che non può essere inferiore a 300 euro lordi, e le garanzie assicurative obbligatorie. Le regioni si sono impegnate a recepire con proprie disposizioni le nuove linee guida entro

fine anno, ferma restando la facoltà di prevedere disposizioni di maggior tutela come si spera che avvenga nella nostra regione Abruzzo.

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