L’apprendista studente

Il fine dell’apprendistato duale è quello di favorire l’inserimento nel mercato del lavoro e al contempo migliorare la qualità dei sistemi di istruzione e formazione professionale

Si parla spesso della necessità di legare maggiormente la scuola al mondo del lavoro. Uno degli strumenti più Si parla spesso della necessità di legare maggiormente la scuola al mondo del lavoro. Uno degli strumenti più usati in tal senso è la cosiddetta alternanza scuola-lavoro ossia stage in azienda che si svolgono nel corso dell’anno scolastico in sostituzione delle classiche lezioni teoriche in aula. Al contrario, invece, resta poco usato lo strumento dell’apprendistato di primo e terzo livello (apprendistato duale) da parte delle istituzioni formative e dei datori di lavoro che operano sia in Italia che nella Regione Abruzzo. Il fine dell’apprendistato duale è quello di favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e al contempo migliorare la qualità dei sistemi di istruzione e formazione professionale. Ciò avviene attraverso lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro anche nella prospettiva della riduzione dei fenomeni di abbandono e dispersione scolastica. In virtù della capacità formativa propria di tale tipologia contrattuale, l’apprendistato duale è anche in grado di colmare il divario esistente tra le competenze possedute dai giovani in uscita dai percorsi d’istruzione e formazione e i fabbisogni espressi dalle imprese, accorciando così le distanze tra istruzione/formazione e lavoro. L’apprendistato di I e III livello consente, altresì, ai giovani di conseguire un vero e proprio titolo di studio. In particolare, l’apprendistato di I livello è il contratto finalizzato al conseguimento dei seguenti titoli:

  • Qualifica o diploma professionale;
  • Diploma di istruzione secondaria superiore (Istituti tecnici, professionali, licei);
  • Certificato di specializzazione tecnica superiore.

Possono essere assunti con tale tipologia di apprendistato i giovani tra i 15 anni e i 25 anni non compiuti (24 anni e 364 giorni).

L’apprendistato di III livello (o di alta formazione e ricerca) è finalizzato al conseguimento dei seguenti titoli:

  1. Diploma di istruzione tecnica superiore (Diploma ITS);
  2. Diploma accademico alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM);
  3. Laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico;
  4. Master di I e II livello;
  5. Dottorato di ricerca;
  6. Specializzazione.

Possono essere, inoltre, stipulati contratti di apprendistato per svolgere attività di ricerca, legati a progetti di ricerca aziendali o per assolvere al periodo di praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche. Possono essere assunti con tale tipologia di apprendistato i giovani tra i 18 anni e i 29 anni. Entrambe le tipologie di apprendistato possono essere attivate dai datori di lavoro privati di tutti i settori economico-produttivi ai quali spettano anche vantaggi di diversa natura:

  • sgravi contributivi e fiscali;
  • sgravi retributivi;
  • incentivi economici.

Infine, in caso di prosecuzione del contratto di apprendistato in normale rapporto di lavoro subordinato a tutele crescenti è previsto un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, a carico dei datori di lavoro privati (ad esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail), per un periodo massimo di 36 mesi.

L'ECO di San Gabriele
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