JOBS ACT… NEW LOOK  

Dopo un anno dall’entrata in vigore arrivano i primi aggiustamenti della riforma del diritto del lavoro. Dai contratti agli ammortizzatori sociali, dai voucherS al trattamento di disoccupazione

A un anno dall’entrata in vi-gore ecco che appaiono i primi aggiustamenti apportati al jobs act. Essi riguardano principalmente la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà da difensivi a espansivi, al fine di favorire l’occupazione, l’introduzione di nuove competenze e il ricambio generazionale, ricorrendo alla riduzione dell’orario di lavoro dei dipendenti già in forza.

Altra modifica importante riguarda gli ammortizzatori sociali prevedendo la possibilità di proroga della Cigs nelle cosiddette aree di crisi complessa (in Abruzzo anche quella di nuova istituzione Tronto-Vibrata) per non più di 12 me-si, previa presentazione da parte dell’impresa di un piano di recupero occupazionale finalizzato alla ricollocazione del lavoratori.

Il correttivo è poi intervenuto sull’apprendistato di alta formazione e ricerca che, in assenza della regolamentazione regionale, sarà direttamente disciplinato da quella nazionale mentre quello per l’acquisizione di qualifica o diploma professionale diventa prorogabile di un anno, per consentire all’apprendista l’ottenimento del titolo nel caso in cui non lo abbia conseguito.

Sul lavoro accessorio, è stato rafforzato il sistema sanzionatorio e la tracciabilità immediata dei vouchers per contrastarne l’uso fraudolento. Il committente ha ora l’obbligo di comunicare via sms o posta elettronica, alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione lavorativa, i dati anagrafici del lavoratore la data di inizio e fine del rapporto di lavoro.

Sono previste, poi, delle disposizioni riguardanti i servizi e le politiche del lavoro. In particolare, nella rete nazionale dei servizi sono ricompresi tutti i soggetti autorizzati e accreditati a livello nazionale e regionale; all’agenzia nazionale Anpal sono attribuite anche le funzioni di coordinamento dei servizi e delle misure di politiche attive di lavoro, nonché dei programmi di formazione destinati ai disoccupati. Il nuovo sistema informativo unitario per le politiche del lavoro acquisirà anche le informazioni delle banche dati del Miur e quelle relative ai dati catastali e reddituali dei cittadini.

In tema di rifiuto di un’offerta di lavoro congrua da parte dei percettori di Naspi viene prevista come sanzione anche la decadenza dallo stato di disoccupazione. Sono modificate, altresì, le norme sulla tutela del lavoro delle persone con disabilità, prevedendo nella quota di riserva anche le persone che abbiano un’invalidità non solo superiore ma anche pari al 60%. Circa le dimissioni online, poi, c’è la conferma che tale disciplina non si applica alle pubbliche amministrazioni mentre viene data la possibilità che anche i consulenti del lavoro e le sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro siano abilitati all’assistenza dei lavoratori. Infine, in favore dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno lavorato almeno 3 anni su 4, usufruendo di 6 mesi di Aspi o di Naspi, il trattamento di disoccupazione godrà di una mensilità aggiuntiva fino a un massimo di 4 mesi.

L'ECO di San Gabriele
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