IO LAVORO

È uno sgravio contributivo a carico del datore di lavoro, fino all’importo massimo annuale di 8.060 euro, che viene calcolato proporzionalmente in caso di lavoro a tempo parziale. La misura deve essere usufruita, a pena di decadenza, entro e non oltre il 28 febbraio del 2022

Ecco, bisogna dire un po’ a sorpresa, è spuntato per il 2020 un nuovo incentivo all’occupazione più ampio rispetto a quello che ci si attendeva e che si sperava. Anche il nome è nuovo: IO Lavoro. Vediamo come è articolato nel dettaglio il provvedimento che interessa i datori di lavoro privati che assumono, nel corso di tutto il 2020, persone disoccupate con le seguenti caratteristiche:

a) Lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 24 anni;

b) Lavoratori con più di 25 anni di età, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (cioè provenienti da contratti di lavoro precario) e che non abbiano avuto un rapporto di lavoro, sempre negli ultimi sei mesi, con il medesimo datore di lavoro; spetta un incentivo pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’Inail, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per ogni lavoratore assunto. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022.

L’incentivo spetta laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia ubicata nelle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nelle Regioni più sviluppate (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore

L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali, anche a tempo parziale:

a) Contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;

b) Contratto di apprendistato professionalizzante.

L’incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato, per tale fattispecie non è richiesto il requisito dello status di disoccupazione del nuovo lavoratore.

Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato, mentre è escluso in caso di assunzione con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

L’incentivo IO Lavoro è sottoposto finanziariamente al regime de minimis di cui al Regolamento UE oppure, in alternativa, può essere fruito qualora l’assunzione comporti, per il datore di lavoro, un incremento occupazionale netto.

L’incentivo è cumulabile anche con l’incentivo già previsto per i beneficiari del reddito di cittadinanza. Al fine di fruire del beneficio, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’Inps, esclusivamente attraverso l’apposito modulo telematico, indicando i dati relativi all’assunzione che intendono effettuare, ed avente le caratteristiche richieste dalla misura stessa.

Per quesiti, pareri ed approfondimenti: fquarch@tin.it

L'ECO di San Gabriele
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