QUANDO LO SPORT DIVENTA UN LAVORO

cosa c’è da sapere
By Fabrizio Quarchioni
Pubblicato il 3 Aprile 2015

Laddove si concretizzino certi presupposti tecnici questo specifico settore può tranquillamente  diventare una importante fonte di reddito, anche se magari non siamo arrivati a importanti livelli  mondiali… Vediamo, allora, cosa prevedono le norme  Quando da bambini si inizia a praticare uno sport, non sempre si pensa che tale attività agonistica, oltre che divertire, potrebbe rappresentare anche il nostro lavoro futuro. Eppure, laddove si concretizzino certi presupposti tecnici, la pratica sportiva può tranquillamente diventare una importante fonte di reddito, anche se magari non siamo arrivati a importanti livelli mondiali. Ma cosa prevedono le norme del lavoro in questo specifico settore?

Innanzitutto, occorre che la prestazione dello sportivo, sia continuativa, a titolo oneroso e non dilettantistica, costituendo così oggetto di contratto di lavoro subordinato, a meno che l’attività venga svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o che la prestazione non superi un certo impegno in termini quantitativi (8 ore settimanali, 5 giorni al mese, 30 giorni l’anno). In sostanza, se il rapporto di lavoro è di tipo subordinato, lo sportivo ha gli stessi diritti e obblighi previsti per qualsiasi lavoratore subordinato.

Il contratto di assunzione deve essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, secondo un contratto tipo predisposto in conformità all’accordo sindacale stipulato, ogni triennio, dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentati delle categorie interessate.

Una delle più importanti deroghe alla disciplina comune è la inapplicabilità del divieto di stipulare contratti di lavoro a termine, salvo eccezioni. Infatti, le parti possono liberamente apporre un termine al contratto di lavoro sportivo, purché non superiore a 5 anni.

Scaduto il termine, il contratto può essere prorogato e, prima della scadenza, è ammessa la cessione del contratto a una società sportiva diversa, a condizione che l’atleta sia d’accordo. In ogni caso, a maggior tutela dello sportivo, è vietato apporre al contratto clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della sua libertà professionale per il periodo successivo alla risoluzione del contratto. Diversamente da quanto accade nell’ordinario rapporto di lavoro, nel lavoro sportivo il lavoratore più tutelato è quello assunto a termine che, almeno per la durata del contratto, è garantito in ordine alla continuità del rapporto. Chi è assunto a tempo indeterminato, invece è, paradossalmente, nella totale incertezza in quanto agli sportivi non si applicano le norme limitative del potere di licenziamento del datore di lavoro. Un’altra deroga importante è la inapplicabilità della procedura di preventiva contestazione degli addebiti disciplinari, qualora la sanzione venga irrogata dalle federazioni sportive nazionali.

I lavoratori sportivi, comunque, sono coperti dall’assicurazione obbligatoria a prescindere dalla forma in cui si svolge la prestazione e dalla relativa contrattualizzazione del rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, e il correlato obbligo contributivo grava sempre sul datore di lavoro.

Non resta che augurare ai tanti ragazzi che, nella nostra regione Abruzzo, praticano con profitto le tante discipline sportive presenti di poter diventare se non campioni (come ci auguriamo) veri e propri lavoratori dello sport, abbinando passione e salario.

Per quesiti, pareri ed approfondimenti: fquarch@tin.it

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