Il rapporto di lavoro sportivo costituisce, oggi, uno degli argomenti più interessanti e dibattuti, proprio per la natura stessa del sistema il quale è in costante evoluzione. In particolare, in anni recenti, gli atleti più famosi e conosciuti del panorama sportivo sono diventati, a tutti gli effetti, essi stessi delle vere e proprie aziende, che ad esempio registrano brand collegati alla propria immagine (voce e movenze comprese) e dati, poi, in licenza d’uso a società terze generando indotti di notevole entità che, spesso, superano addirittura il core business derivante dallo svolgimento della professione in sé.
Ma chi è, in effetti, lo sportivo professionista? Il primo elemento peculiare del rapporto di lavoro sportivo è caratterizzato dal fatto che lo sportivo professionista svolge la propria attività lavorativa esprimendo specifiche capacità e attitudini personali e traendo, da tale attività, il maggior vantaggio economico possibile. Come tutti i rapporti di lavoro subordinato, anche quello sportivo ha come origine un contratto che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta e conforme al modello tipo predisposto dalle singole federazioni sportive nazionali. Non possono essere applicate clausole di non concorrenza né, comunque, limitative delle libertà dello sportivo, per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda la durata, il contratto di lavoro dello sportivo non può essere, per sua natura, a tempo indeterminato dato che il rapporto giuridico che sta alla base è direttamente legato, tra l’altro, anche alle condizioni atletiche del giocatore, che può essere soggetto a infortuni, malattie e deterioramento fisico. Il contratto del calciatore, ad esempio, è necessariamente a termine e il termine è specificamente stabilito dalla Fifa: max 5 anni per i maggiorenni, mentre per i minorenni non può essere maggiore di 3 anni. Prima della scadenza del termine finale, una società sportiva può cedere il contratto ad un’altra società, previo consenso dell’atleta. Per ottenere il perfezionamento di un contratto di lavoro sportivo è necessario, altresì, depositarlo presso la specifica Federazione o Lega di appartenenza nonché inserirci una clausola compromissoria, per eventuali controversie da comporre attraverso collegi arbitrali specializzati. Di recente è stata approvata in Italia una riforma quadro del settore che vuole perseguire i seguenti princìpi e criteri direttivi: A) Riconoscimento del carattere sociale dell’attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale; B) Riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale ed europeo; C) Individuazione della figura del lavoratore sportivo, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell’attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza pensionistica; D) Valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa nonché una preparazione professionale in diritto sportivo; E) Riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico; F) Riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie. Quindi, anche per i tanti e bravi sportivi abruzzesi, attuali e futuri, si preparano novità da cogliere con la giusta consapevolezza circa l’importanza della propria attività lavorativa sportiva.