POSTO FISSO…MA NON TROPPO
L’assunzione prevede una durata variabile da uno a due anni, in base alla tipologia, alla cui scadenza può essere trasformata in contratto a tempo indeterminato. Può essere stipulato, in generale, con giovani di età tra i 18 ed i 29 anni, elevabili a 32 anni in alcune aree, tra cui il Mezzogiorno d’Italia, Abruzzo compreso e le aree svantaggiate del Centro-Nord
Nel corso degli ultimi decenni abbiamo assistito a una generalizzata precarizzazione del mercato del lavoro, sia privato che pubblico. Ciò, da un lato, ha avuto effetti benefici sul piano della gestione economica, in particolare delle imprese, ma dal punto di vista sociale e professionale non ha dato stabilità e continuità ai lavoratori e alle loro famiglie nella costruzione del proprio futuro. Nel pubblico impiego il ricorso al precariato ha poi generato, nel tempo, la necessità di massicce stabilizzazioni in deroga alle normali procedure concorsuali di assunzione. Tra le varie possibilità che ha la pubblica amministrazione di assumere con forme di lavoro flessibile, resiste ancora il contratto di formazione e lavoro, che seppur abolito per il settore privato, permane tuttora nel settore pubblico. Naturalmente, le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell’impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l’applicazione nelle amministrazioni pubbliche e soltanto per comprovate esigenze temporanee o eccezionali.
Il contratto di formazione e lavoro, nel dettaglio, prevede una durata variabile da uno a due anni, in base alla tipologia, alla cui scadenza può essere trasformato in contratto a tempo indeterminato.
Nella Pubblica amministrazione può essere stipulato, in generale, con giovani di età tra i 18 ed i 29 anni, elevabili a 32 anni in alcune aree (tra cui il Mezzogiorno d’Italia, Abruzzo compreso e le aree svantaggiate del Centro-Nord). Il requisito anagrafico va riscontrato esclusivamente alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda. Tale tipologia contrattuale si articola secondo due modalità:
1) Contratto di formazione e lavoro per l’acquisizione di professionalità intermedie o elevate. In questo caso il rapporto di lavoro può avere una durata massima di 24 mesi e deve prevedere un percorso di istruzione formativa pari a 80 ore (per acquisire una professionalità intermedia) oppure 130 ore (per acquisire una professionalità elevata);
2) Contratto di formazione e lavoro per favorire l’inserimento professionale attraverso una esperienza lavorativa che consenta di adeguare le singole capacità professionali al contesto organizzativo. In questo caso può avere una durata massima di 12 mesi e deve prevedere un’attività di istruzione formativa pari a 20 ore.
Al termine del contratto di formazione lavoro, comunque, la pubblica amministrazione deve produrre la certificazione sui risultati formativi conseguiti dal lavoratore e, solo a fronte di una certificazione positiva, l’ente potrà trasformare il contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato.
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