Lo scorso 12 luglio è entrato in vigore il Dpr 74/2013, sulla manutenzione degli impianti termici il quale ha stabilito quanto segue in tema di controlli e di temperature:
– i controlli degli impianti termici di potenza minore di 100 kW sono biennali o quadriennali a seconda della potenza e del tipo di alimentazione e devono essere effettuati da personale abilitato tenuto a verificare l’efficienza energetica e a redigere un rapporto in tal senso da inviare anche alle regioni o alle province autonome, che lo inseriscono nel catasto territoriale degli impianti termici. I controlli così effettuati sostituiscono le ispezioni delle regioni/province autonome nel caso di impianti di riscaldamento con potenza termica utile nominale tra 10 e in100 kW e quelli di climatizzazione con potenza compresa tra 12 e 100 kW. Per chi non provvede a far effettuare i controlli, sia esso proprietario, affittuario o amministratore di condominio, le sanzioni previste sono comprese fra i 500 e i 3.000 euro;
– la temperatura per il riscaldamento non deve superare i 20 gradi centigradi con una tolleranza di +2 gradi, mentre quella per la climatizzazione non deve superare i 26 gradi centigradi con una tolleranza di -2 gradi. Per il riscaldamento viene anche stabilito il numero massimo dei mesi all’anno e delle ore giornaliere di accensione degli impianti termici suddivisi per zona climatica (da A ad F con un minimo di 6 ore a oltre 14 ore al dí), che però possono essere modificati dai comuni