Novità Naspi

La legge di bilancio 2025 introduce condizioni più stringenti legate alla maturazione del requisito contributivo per il diritto alla Naspi, qualora chiesta in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale.

Occorre innanzi tutto chiarire che il diritto alla Naspi resta vincolato alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro (licenziamento, fine contratto a tempo determinato, eccetera). La norma quindi non prevede la possibilità di ottenere la disoccupazione a seguito di dimissioni, ma, al contrario, inasprisce i requisiti qualora nei 12 mesi precedenti la teorica decorrenza della Naspi il lavoratore abbia cessato un precedente rapporto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale.

In questa ipotesi è necessario avere almeno 13 settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio della Naspi.

La restrizione, quindi, opera su quei lavoratori che nei 12 mesi successivi la cessazione per dimissioni intraprendono un nuovo rapporto di lavoro. Questi devono maturare almeno 13 settimane nel periodo successivo alle dimissioni per aver diritto alla Naspi.

È altresì importante sapere che, a partire dal 01/01/2025, anche l’assenza ingiustificata superiore a 5 o 15 giorni – in base ai rispettivi CCNL – può essere considerata come implicita dimissione volontaria (prima invece determinava il licenziamento), con conseguente perdita del diritto a percepire l’indennità naspi e l’applicazione del nuovo requisito in caso di successiva cessazione involontaria.

L'ECO di San Gabriele
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