Le novità introdotte dalla legge di bilancio 2026 in materia di previdenza complementare riguardano anche i lavoratori che, alla data della sua entrata in vigore, avevano già maturato precedenti esperienze lavorative. La normativa prevede che, in occasione di una nuova assunzione, il datore di lavoro abbia l’obbligo di verificare se il lavoratore che sta per assumere abbia già avuto esperienze pregresse e se abbia aderito o meno, in passato, a un fondo di previdenza complementare.
Ciò al fine di evitare che un lavoratore, già aderente alla previdenza complementare in un precedente rapporto di lavoro, opti per una scelta diversa nel rapporto successivo, generando confusione e una situazione di illegittimità.
Dal 1° luglio 2026 il datore di lavoro è tenuto a verificare tali circostanze, a consegnare un’informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare e a controllare quale scelta il lavoratore abbia compiuto in precedenza.
Qualora il lavoratore abbia in passato aderito a una forma pensionistica complementare, avrà a disposizione 60 giorni dalla data di assunzione per esprimersi e indicare a quale fondo conferire il TFR maturando da tale data (mantenendo lo stesso fondo oppure scegliendone un altro).
Nel caso dei lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, per i quali gli accordi non prevedono la destinazione del TFR alla previdenza complementare, qualora non intendano devolvere l’intero TFR maturando, potranno comunicare, entro lo stesso termine di 60 giorni, la volontà di conferire il TFR in misura non inferiore al 50 per cento.
A partire dal 1° luglio 2026, se vieni assunto e hai già avuto esperienze lavorative con adesione a un fondo di previdenza complementare, il Patronato ACLI è a tua disposizione per offrirti informazione e assistenza personalizzata.
