MAGGIORE EQUITÀ SOCIALE

RIFORMA ISEE
By Fabrizio Quarchioni
Pubblicato il 3 Febbraio 2014

CON IL NUOVO STRUMENTO DI MISURAZIONE ECONOMICA LE DIVERSE TIPOLOGIE DI REDDITO VENGONO TRATTATE IN MODO DA FAVORIRE LE SITUAZIONI DI MAGGIORE BISOGNO, COME QUELLE CHE RIGUARDANO LE PERSONE CON DISABLITÀ PIÙ GRAVE E CON REDDITI PIÙ BASSI

Per accedere a diverse tipologie di agevolazioni sociali e fiscali da molti anni viene utilizzato uno strumento di misurazione economica che si chiama Isee. A distanza di tempo tale strumento aveva ormai bisogno di un restyling, anche a seguito degli interventi effettuati dalla guardia di finanza in merito alla veridicità di tali dichiarazioni. Ecco, quindi, che è stata approvata una apposita riforma nell’ottica della maggiore equità sociale e della migliore valutazione della condizione economica delle famiglie. Vediamo come cambieranno le cose dal prossimo anno, anche per le famiglie abruzzesi.

La prima grande novità del nuovo indicatore sta nelle modalità di raccolta delle informazioni e nel rafforzamento dei controlli sulla veridicità delle informazioni che il cittadino dichiara. Con il nuovo sistema, infatti, solo una parte dei dati utili per il calcolo dell’Isee sarà autocertificata, mentre i dati relativi alle prestazioni ricevute dall’Inps saranno compilati direttamente dall’amministrazione (tramite interrogazioni degli archivi propri e di quelli dell’agenzia delle entrate). Con il nuovo Isee, le diverse tipologie di reddito vengono trattate in modo da migliorare l’equità, favorendo le situazioni di maggiore bisogno, come quelle che riguardano le persone con disabilità più grave e con redditi più bassi. Infatti: per i redditi da lavoro dipendente si stabilisce la sottrazione di una quota pari al 20%, fino a un massimo di 3.000 euro, per tenere conto dei costi di produzione del reddito; per le pensioni e altri trattamenti assistenziali, si sottrae una analoga quota, fino a un massimo di 1.000 euro, per tenere conto in modo forfettario delle maggiori spese connesse alla vecchiaia e ad altre condizioni di fragilità dei beneficiari; per tenere conto dei costi dell’abitare viene aumentato (da 5.165 a 7.000 euro all’anno) l’importo massimo della spesa effettivamente sostenuta per l’affitto registrato che può essere portato in deduzione; si riconosce, poi, un abbattimento diretto del reddito della famiglia in cui è presente una persona con disabilità, articolato in funzione del grado di disabilità (4.000 euro per persona con disabilità media incrementate a 5.500 euro se minorenne, 5.500 euro per persona con disabilità grave incrementate a 7.500 euro se minorenne, 7.000 euro per persona non autosufficiente incrementata a 9.500 euro se minorenne); la maggiore considerazione del patrimonio viene raggiunta considerando il valore degli immobili rivalutato ai fini Imu e riducendo la franchigia sulla componente mobiliare (che viene però articolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare) e considerando il patrimonio all’estero. Con riferimento agli immobili si considera patrimonio solo il valore della casa che eccede il valore del mutuo ancora in essere, mentre per tenere conto dei costi dell’abitare viene riservato un trattamento particolare alla prima casa tramite una franchigia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Il valore residuo dell’abitazione, così calcolato, viene abbattuto a due terzi. La scala di equivalenza base viene maggiorata di un ammontare crescente in riferimento al numero dei figli da tre in poi. Inoltre, è mantenuta una specifica maggiorazione per tenere conto dei costi superiori per i nuclei familiari in cui sono presenti minori o dove entrambi i genitori lavorano e per i nuclei monoparentali.

Con il nuovo Isee viene data la possibilità di considerare nel nucleo familiare del beneficiario esclusivamente il coniuge e i figli, escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica. In caso di prestazioni richieste per minorenni, con il nuovo Isee viene stabilito il principio che il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo.           fquarch@tin.it

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