A seguito del Regolamento UE a partire dal 10 luglio 2027 entrerà in vigore un nuovo limite massimo di 10.000 euro per l’uso del denaro contante.
L’obiettivo della norma è uniformare le soglie massime previste dai singoli Stati membri, pur lasciando la possibilità di mantenere limiti inferiori, già in vigore a livello nazionale, previa comunicazione alla Commissione UE entro le scadenze previste.
Cosa si intende per denaro contante?
- Banconote e monete;
- Strumenti negoziabili al portatore (ad esempio assegni turistici, cambiali dirette, ordini di pagamento firmati ma senza indicazione del beneficiario);
- Monete con un tenore in oro pari almeno al 90%;
- Lingotti d’oro sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%.
Beni di valore elevato (ai fini della normativa antiriciclaggio)
- Articoli di gioielleria o oreficeria di valore superiore a 10.000 euro (o controvalore in valuta nazionale);
- Orologi di valore superiore a 10.000 euro;
- Veicoli a motore con prezzo superiore a 250.000 euro;
- Aeromobili di valore superiore a 7.500.000 euro;
- Imbarcazioni (natanti) di valore superiore a 7.500.000 euro.
Situazione attuale nei Paesi UE
Attualmente, in Europa coesistono normative molto diverse sull’uso del contante. Alcuni Paesi non prevedono alcun limite: Cipro, Estonia, Finlandia, Germania, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo e Paesi Bassi.
Altri invece impongono limiti molto stringenti:
- Grecia: 500 euro
- Francia, Spagna, Svezia: 1.000 euro
- Danimarca: 2.700 euro
- Lituania e Portogallo: 3.000 euro
- Polonia: 3.300 euro
Il caso italiano
In Italia, il limite attualmente in vigore per i pagamenti in contanti è di 5.000 euro, sia per operazioni singole che per transazioni frazionate nell’arco di 7 giorni.
Con l’entrata in vigore del regolamento europeo nel 2027, l’Italia avrà la facoltà di adeguare il proprio limite interno portandolo a 10.000 euro.
Registro delle proprietà immobiliari
Infine, i Paesi UE dovranno fornire accesso anche ai registri contenenti informazioni sulle proprietà immobiliari, specificando chi – persona fisica, società o trust – ne sia il titolare effettivo. Le informazioni dovranno coprire un arco temporale di almeno 5 anni, per consentire l’analisi di eventuali transazioni sospette relative a immobili o terreni.