LA PORTABILITA’ DEI SERVIZI DI PAGAMENTO

All’inizio del nuovo anno, con l’arrivo del primo estratto conto, per tanti risparmiatori arriva la nota dolente: quella di constatare l’aumento significativo della spesa tenuta conto o del canone mensile. Che fare? Come reagire? Intanto, come prima mossa, provare a rinegoziare con l’operatore per rivedere le condizioni o trovare un conto che si addice meglio alle proprie esigenze; diversamente se la risposta è negativa, far ricorso alla portabilità, che si badi bene è dei servizi di pagamento e non del conto. Vediamo allora di cosa si tratta e come richiederla.

È il diritto del consumatore a far ricorso alla portabilità e quindi di trasferire i servizi di pagamento e il saldo su un’altra banca. Infatti, chiedere la portabilità non implica automaticamente la chiusura del conto: se si vuole chiudere il rapporto con il vecchio operatore non devono esserci obblighi pendenti e si dovrà chiedere espressamente la chiusura del conto, in aggiunta alla portabilità. La portabilità è verso un conto già esistente presso un altro operatore o verso un nuovo conto da aprire, sempre presso un altro operatore. Non consiste nel portare il conto, con le sue coordinate identificative (Iban), ma nel trasferire i servizi di pagamento e il saldo su un diverso conto che avrà, ovviamente, diverse coordinate. Per portabilità intendiamo il diritto a ottenere il trasferimento su un altro conto di pagamento presso un altro operatore di tutti o alcuni servizi di pagamento, e anche del saldo positivo presente sul conto, nonché il diritto di mantenere oppure chiudere il vecchio conto. Il trasferimento avviene con una procedura agevolata e deve essere completato in un tempo massimo di 12 giorni lavorativi (si compila un modulo appositamente predisposto dall’operatore, come ad esempio quello disponibile sul sito www.sepaitalia.eu).

Quando si applica la procedura agevolata della portabilità è necessario che il nuovo conto sia:

✓ Aperto presso un diverso operatore, situato in Italia;

✓ Intestato alla/e  stessa/e  persona/e;

✓ Nella stessa valuta del vecchio conto.

La portabilità è sempre possibile?       

Si, a eccezione di in un caso che vedremo in avanti, anche se:

✓ Il vecchio conto ha un saldo negativo: questa circostanza non impedisce la trasferibilità sull’altro conto dei servizi ricorrenti di pagamento;

✓ Vi è un mutuo o un altro finanziamento: la presenza di un finanziamento con il vecchio operatore o un altro soggetto finanziatore non ostacola il tuo diritto al trasferimento e alla chiusura del conto in quanto con la richiesta di portabilità si autorizza il vecchio operatore (o l’altro finanziatore) a incassare le rate future tramite l’addebito diretto sul nuovo conto;

✓ Vi sono dei servizi accessori che sono collegati al rapporto di conto (ad esempio una polizza assicurativa).

Tranne in un caso non si può fare la portabilità: trasferire il contenuto del deposito titoli, ossia quando all’interno di esso vi sono i fondi comuni sottoscritti e collocati dal conto di origine. In questo caso, occorre prima venderli.

Inoltre, si possono trasferire sul nuovo conto alcuni o tutti i servizi di pagamento cosiddetti ricorrenti, ossia:

✓ Gli addebiti diretti, ad esempio quelli relativi al pagamento delle utenze o delle rate di un mutuo

✓ I bonifici ricorrenti in tuo favore, ad esempio stipendi e pensioni

✓ Gli ordini permanenti di bonifico in favore di terzi, ad esempio i canoni di una locazione.

C’è da tenere presente comunque che alcuni addebiti diretti – ad esempio quelli relativi ad alcune carte di credito e al servizio Telepass – non possono essere trasferiti secondo la procedura di portabilità ma richiedono specifici adempimenti.

Prestare molta attenzione anche agli assegni, che non possono essere emessi senza autorizzazione o senza copertura. Se si vuole trasferire il saldo sul nuovo conto o chiudere il vecchio conto, verificare se ci sono assegni in circolazione e consegnare quelli inutilizzati per annullarli.