LA DIFFERENZA TRA IMPRESA SOCIALE E COOPERATIVA SOCIALE

By Bruno Scarano
Pubblicato il 19 Luglio 2015

Quali sono le differenze a livello statutario e di personalità giuridica fra una cooperativa sociale e un’impresa sociale? Ecco dunque i tratti distintivi più rilevanti. Le cooperative sociali sono particolari tipi di società cooperative, caratterizzate da una finalità di solidarietà sociale: per questa ragione sono anche onlus di diritto.

Sono state introdotte con una legge speciale (legge 8 novembre 1991, n° 381). Possono essere di due tipi:

A) Le cooperative sociali di tipo A gestiscono servizi socio-sanitari educativi e possono farlo sia direttamente e sia in convenzione con enti pubblici. Possono gestire servizi sociali (progetti di reinserimento sociale, centri di aggregazione per ragazzi, centri sociali per anziani, centri rieducativi per malati psichici, case alloggio, case famiglia, eccetera), sanitari (strutture sanitarie, assistenza domiciliare ad anziani eccetera), educativi (centri educativi per ragazzi, centri ludici, animazione di strada, formazione per operatori sociali, eccetera).

B) Le cooperative sociali di tipo B possono svolgere tutte le attività produttive – commerciali, artigianali, industriali o agricole – che siano finalizzate soprattutto all’inserimento lavorativo di soggetti socialmente svantaggiati (ex tossicodipendenti, ex alcolisti, ex detenuti, malati psichici, portatori di handicapp, minori a rischio di devianza, eccetera).

In quanto cooperative, all’atto costitutivo e allo statuto si applicano oltre alla disciplina della legge speciale le norme previste dal Codice civile per questo tipo di società.

Devono essere iscritte nel registro delle imprese e all’albo delle società cooperative. Alcune regioni, come la Lombardia, hanno istituito l’albo speciale delle cooperative sociali. Le cooperative sociali sono dotate di personalità giuridica.

Le imprese sociali sono state introdotte nel nostro ordinamento con il dlgs 155/2006.

La particolarità è che possono acquisire la qualifica di impresa sociale, enti molto diversi tra loro: l’articolo 1 del decreto dice infatti che possono essere imprese sociali tutte le organizzazioni private, compresi gli enti di cui al Libro V del Codice civile,  che esercitano in via stabile e principale un’attività economica di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.

Pertanto possono essere imprese sociali le associazioni, le fondazioni, i comitati, ma anche le società e le cooperative.

Indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, gli enti devono avere i requisiti previsti dal decreto, in particolare l’assenza dello scopo di lucro, e operare nei settori di attività previsti dall’articolo 2 del decreto.

Gli atti costitutivi devono avere la forma dell’atto pubblico e, con gli statuti, devono contenere i requisiti richiesti dalla legge per il tipo di ente prescelto.

Per tutti deve essere specificato che si tratta di impresa sociale, l’ambito di attività e l’assenza dello scopo di lucro.

Le imprese sociali sono iscritte in una apposita sezione del registro delle imprese.

Hanno o meno personalità giuridica a seconda del tipo prescelto (ad esempio, un’associazione non riconosciuta o un comitato imprese sociali non hanno personalità giuridica, una fondazione o una srl sì).

Tuttavia, ottenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, anche per le imprese sociali non dotate di personalità giuridica se il patrimonio supera 20mila euro, delle obbligazioni risponde solo l’ente.

Le differenze fra società cooperative e società

di capitali

I principi ispiratori della cooperazione (la mutualità, la solidarietà, la democrazia) determinano una pro-fonda differenza tra le imprese cooperative e le altre società di capitali (ad esempio le SpA),

La prima differenza è che all’interno di una cooperativa vige la democrazia: ogni socio ha diritto a un solo voto (principio “una testa, un voto”), mentre nelle altre imprese di capitali i soci contano in funzione del capitale conferito.

La seconda differenza riguarda le finalità dell’impresa: per le società di capitali il fine unico è il profitto, per le cooperative, invece, il fine è la mutualità.

Concretamente, mentre per l’impresa di capitale gli utili vengono divisi tra gli azionisti in funzione delle quote di capitale, al contrario gli utili di una cooperativa vengono quasi interamente reinvestiti nello sviluppo della cooperativa stessa e nel rafforzamento del patrimonio cooperativo, formato dalle cosiddette “riserve indivisibili”.

In caso di scioglimento della società, il patrimonio sociale deve essere donato ai fondi di promozione cooperativa, che si occuperanno di promuovere la nascita e lo sviluppo di altre cooperative.

Ciò comporta che, mentre gli azionisti di una impresa ordinaria risultano essere i veri proprietari dell’azienda, i soci di una impresa cooperativa sono soltanto i gestori di un patrimonio fortemente legato ad un territorio e che verrà trasmesso alle future generazioni.

Per questo le cooperative sono imprese che mettono al primo posto le persone rispetto al denaro, il lavoro rispetto al capitale.

Le società cooperative sono società dedite alla produzione di beni o servizi dove lo scopo comune non è il profitto, ma quello mutualistico che consiste nel vantaggio che i soci conseguono grazie allo svolgimento della propria attività,  invece che con terzi, direttamente con la società (articolo c.c. 2511).                   brunoscarano@alice.it

Comments are closed.