Il contribuente, però, non è obbligato a utilizzarla, infatti può presentare, con le modalità ordinarie, il modello 730 o il modello unico persone fisiche
A partire dal 2015, l’Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili nell’anagrafe tributaria, ha messo a disposizione di lavoratori dipendenti e pensionati la dichiarazione dei redditi già compilata; in pratica, un modello 730 che può essere accettato dal contribuente così com’è, oppure modificato e/o integrato prima dell’invio. Il contribuente che riceve la dichiarazione dei redditi pre-compilata non è obbligato a utilizzarla. Può, infatti, presentare, con le modalità ordinarie, il modello 730 o il modello unico persone fisiche. Per la predisposizione della dichiarazione 730/2015 (redditi 2014) pre-compilata sono stati utilizzati:
✓ I dati contenuti nella certificazione unica – che ha preso il posto del Cud – consegnata al dipendente o al pensionato dal sostituto d’imposta (datore di lavoro, ente pensionistico) e inviata da quest’ultimo all’Agenzia delle Entrate. Nella certificazione unica è indicato, per esempio, il reddito di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale e i dati dei familiari a carico;
✓ I dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, che vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate da banche, assicurazioni ed enti previdenziali;
✓ Alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (per esempio le spese che danno diritto a una detrazione da ripartire in più anni, come quelle sostenute per interventi di ristrutturazione oppure gli acconti versati);
✓ Altri dati presenti nell’anagrafe tributaria (per esempio i versamenti effettuati con il modello F24, le compensazioni eseguite e i contributi versati per lavoratori domestici).
Fra tutte le informazioni in possesso dell’Agen-zia delle Entrate alcune potrebbero non essere state inserite direttamente nella dichiarazione pre-compilata, in quanto necessitano di ulteriori verifiche da parte dei contribuenti, ad esempio perché incomplete o incoerenti. Può, per esempio, accadere che dall’anagrafe tributaria risulti l’atto di acquisto di un fabbricato, di cui però l’amministrazione finanziaria non conosce ancora la destinazione (concesso in comodato, tenuto a disposizione eccetera); oppure, che gli interessi passivi per il mutuo comunicati dalla banca siano di importo superiore a quelli indicati nella dichiarazione dell’anno precedente (di norma, accade il contrario). I dati di questo tipo sono comunque riportati in un prospetto riepilogativo, in modo da poter essere verificati ed eventualmente riportati in dichiarazione da parte del contribuente.
Il contribuente può accedere, con le credenziali di accesso, alla propria dichiarazione 730 pre-compilata (oltre ad accettarla, eventualmente modificarla e inviarla) anche tramite il proprio sostituto di imposta che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In questi casi, occorre consegnare al sostituto d’imposta o all’intermediario un’apposita delega per l’accesso alla dichiarazione.
Il 730 pre-compilato va presentato (inoltrandolo) entro il 7 luglio, sia nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate sia nel caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure al Caf o al professionista. Una semplificazione non da poco per tutti i lavoratori e i pensionati italiani e abruzzesi.
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