Battesimi e cresime verso nuove regole
Tra norme canoniche, prassi difformi e sperimentazioni diocesane, la Chiesa italiana prova a ridefinire il ruolo di padrini e madrine, spesso ridotti a figure simboliche. Meno formalità, più accompagnamento
La signora ne parla apertamente all’uscita della messa domenicale. “A mia figlia, che non frequenta la comunità e che vive una situazione coniugale difficile per via della separazione dal marito, il parroco ha fatto obiezioni sul fatto che potesse essere madrina di un battezzando. E perché mai? E soprattutto, perché a un’altra signora, nella parrocchia vicina, con analoghe situazioni affettive, è stato possibile fare la madrina? È un’ingiustizia. Adesso il parroco mi sente!”. Sfoghi a cui assistiamo quotidianamente quando c’è da scegliere padrini e madrine per un battesimo o una cresima. Tra codicilli del diritto canonico e pratiche pastorali, il rischio è che non si capisca più nulla. E se poi il padrino o la madrina sono omosessuali, che succede?
Il Consiglio permanente della Cei, svoltosi lo scorso 26-28 gennaio, tenta di dirimere la questione. La società è cambiata – questa la presa d’atto – e la secolarizzazione ha investito anche le comunità ecclesiali. Così la trasmissione della fede non avviene più per osmosi nell’ambiente familiare e sociale, ma richiede un nuovo intreccio tra generazione alla vita e generazione alla fede. In questo quadro, non esaltante, padrini e madrine sono figure spesso in crisi d’identità o ridotte a ruoli puramente cerimoniali. “È stata condivisa la necessità – scrive la Cei nel Comunicato finale – di un ripensamento che porti a delineare la figura del padrino come “ponte” e “mediazione” tra la famiglia e la comunità, capace di un accompagnamento stabile nel tempo”.
E quindi? Circa la scelta, bisogna superare l’automatismo che la considera un diritto esclusivo della famiglia basato su legami affettivi, per aprirsi a un dialogo con la comunità che possa proporre figure di “testimoni credibili” (catechisti, educatori, membri di associazioni). Infine, riguardo alle situazioni difficili, i vescovi sembrano indicare scelte in linea con Amoris Laetitia, quando affermano che “è stato incoraggiato un discernimento pastorale che, pur richiedendo una vita di fede coerente, sappia trasformare la richiesta del padrinato anche per persone in situazioni matrimoniali irregolari in un’occasione di riavvicinamento e ripresa del cammino cristiano, valorizzando la dimensione dell’amicizia spirituale. È stata confermata, infine, l’urgenza di linee comuni tra le diocesi per evitare frammentazioni e disorientamento tra i fedeli”.
Ma facciamo un passo indietro. Cosa dice il Codice di diritto canonico a riguardo (articoli 872-873-874)? Ogni cattolico che abbia ricevuto la Confermazione e l’Eucaristia, che abbia compiuto i 16 anni e che conduca, per quanto possibile, una vita conforme alla fede, può fare da padrino o madrina nel rito del Battesimo, e qui il problema sta tutto in quel “per quanto possibile”, affidato alla discrezionalità del parroco. Ciò che però conta è la qualità della scelta. Secondo la tradizione della Chiesa, i padrini sono membri della comunità cristiana che presentano colui che deve essere battezzato o cresimato, lo accompagnano nel suo itinerario di formazione e ne garantiscono la preparazione e la sincerità. Proprio per questo ruolo ecclesiale, i padrini non possono essere i genitori.
La scelta della madrina e del padrino, dunque, è importante. Per essere ammesso all’incarico, è necessario che il padrino o la madrina: – sia designato dal battezzando, dai genitori o da chi ne fa le veci, oppure, in mancanza, dal parroco; – abbia compiuto i sedici anni, a meno che il vescovo diocesano non abbia stabilito un’altra età, oppure che il parroco o il ministro ritengano opportuno ammettere un’eccezione per giusta causa; – sia cattolico, abbia ricevuto la Confermazione e l’Eucaristia e conduca una vita conforme alla fede e all’incarico che assume; – non sia colpito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata.
In un’interpretazione oggi ritenuta restrittiva delle norme del Codice di diritto canonico, non potrebbero fare i padrini le persone sposate solo civilmente, i conviventi, i divorziati risposati o i separati che convivono con un altro partner. Potrebbero invece essere ammessi separati non conviventi che non abbiano chiesto il divorzio, o divorziati che però siano stati costretti a subirlo. Per poter fare da padrino è necessario chiedere il nulla osta (Documento di idoneità dei padrini) alla parrocchia in cui si è domiciliati. Al battesimo può esserci un solo padrino, una sola madrina oppure un padrino e una madrina insieme. Non sono ammessi due padrini o due madrine. Per la cresima non è obbligatorio che il padrino o la madrina siano dello stesso sesso del figlioccio o della figlioccia.
È chiaro che la nota della Cei cerca di unificare le varie incongruenze riguardo all’ammissibilità a essere padrini e madrine. Ad esempio, le diocesi di Teano-Calvi, Alife-Caiazzo e Sessa Aurunca, due anni fa, hanno deciso di sospendere in via sperimentale, per tre anni, la loro scelta: niente più padrini né madrine a battesimi e cresime. Così ha fatto la diocesi di Massa Carrara-Pontremoli, in vista di una revisione dell’attuale prassi sacramentaria. La Chiesa di Genova, invece, mettendo in risalto quanto il ministero di padrino e madrina non venga quasi mai svolto nei fatti, si concentra sul servizio di accompagnamento all’ingresso nella comunità ecclesiale: “un servizio ‘a vita’ che una persona assume nei confronti di un’altra per esprimere il ruolo generativo della Chiesa”. Padrini e madrine, dunque, “è necessario che si impegnino a camminare nella Chiesa attraverso la partecipazione all’Eucaristia domenicale e a un cammino di fede”.
Insomma, pian piano si armonizzerà la procedura. Più che la legge, l’abbraccio.
