ELETTRICITÀ E GAS NUOVE REGOLE PER CHI NON PAGA

By Valeria Lai
Pubblicato il 2 Aprile 2013

Entreranno in vigore a maggio le nuove regole per le famiglie morose per le utenze dell’energia elettrica e del gas. L’autorità per l’energia elettrica e il gas, infatti, ha emanato una delibera, che stabilisce nuove norme (la numero 67/2013/R/com) perché un utente possa essere dichiarato moroso e perché gli possa essere sospesa la fornitura. L’obiettivo perseguito dall’autorità è proprio quello di evitare tale sospensione in virtù delle tante difficoltà economiche che stanno attraversando le famiglie. Ecco come cambierà la lettera di costituzione in mora. In essa il venditore dovrà indicare:

• il termine ultimo di pagamento, che può variare da 20 giorni solari a 15 giorni solari. Il consumatore ha 20 giorni di tempo nel caso in cui il venditore non è in grado di documentare la data di effettivo invio della raccomandata (ad esempio nel caso in cui non è in possesso della ricevuta) che comunque deve essere consegnata al vettore postale entro e non oltre 3 giorni lavorativi dall’emissione della stessa; ne ha 15, nel caso in cui il venditore è in possesso della data di effettivo invio  della raccomandata;

• il termine decorso il quale il venditore, non avendo ricevuto il pagamento, avanza la richiesta di sospensione della fornitura all’impresa distributrice. Tale termine non può essere inferiore ai 3 giorni lavorativi a partire dall’ultimo giorno utile per effettuare il pagamento indicato nella lettera di costituzione in mora.

La delibera cambia anche le condizioni per la richiesta della sospensione della fornitura che il venditore avanza all’azienda energetica, con sanzioni per il venditore e indennizzi automatici per il consumatore e precisamente: 30 euro di indennizzo al consumatore per mancato invio della raccomandata di costituzione in mora; 20 euro di indennizzo al  consumatore per invio della raccomandata di costituzione in mora, ma mancato rispetto dei termini per la sospensione della fornitura. In questi due casi, il venditore non può avanzare nessuna richiesta di ulteriori importi relativi alla sospensione o alla riattivazione della fornitura. In caso di reclami in corso da parte dell’utente per conguagli o di bollette con importi anomali, prima di richiedere all’impresa energetica di sospendere la fornitura di energia elettrica e gas, il venditore ha l’obbligo di dare risposta a tali reclami.

 

Comments are closed.