INCENTIVI PER CHI ASSUME

DIVERSAMENTE... ABILI AL LAVORO
By Fabrizio Quarchioni
Pubblicato il 2 Giugno 2014

UNA LEGGE SPECIALE, APPOSITAMENTE DEDICATA, INDIVIDUA LE DISABILITÀ “PROTETTE” PER QUANTO ATTIENE L’INSERIMENTO LAVORATIVO Lavoro e disabilità possono andare d’accordo? Il progresso civile, nel corso dei secoli, ci ha insegnato di sì. Anzi occorre dire, oggi, che il lavoro è di per sé un grande fattore di “cura” del handicap in quanto agisce sia sulla sfera individuale, morale e psicologica dell’individuo che sul versante sociale integrando, colui il quale è dotato di abilità diverse, in un progetto più ampio di comunità e di relazioni paritarie. Una legge speciale, appositamente dedicata, individua le disabilità “protette” per quanto attiene l’inserimento lavorativo:

– persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;

– persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%;

– persone non vedenti, persone non udenti;

– persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio.

Anche i cittadini extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, riconosciuti disabili da uno degli enti italiani preposti al riconoscimento dell’invalidità, sono riconosciuti quali appartenenti alle relative categorie “protette”.

I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti a tali categorie protette nella seguente misura:

– da 15 a 35 dipendenti: uno;

– da 36 a 50 dipendenti: due;

– da 51 dipendenti in poi: 7%.

Sono previsti, inoltre, appositi incentivi economici per nuove assunzioni a tempo indeterminato (apprendisti esclusi) realizzate da datori di lavoro privati (anche non obbligati), cooperative sociali e loro consorzi, che stipulano convenzioni per programmare al meglio gli inserimenti lavorativi di disabili. In Abruzzo, sono previsti contributi alle imprese:

– nella misura del 60% del costo salariale annuo, per ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% ovvero con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;

– nella misura del 25% del costo salariale annuo, per ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%;

– per il rimborso forfettario parziale del-le spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% o per tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche. Il limite massimo per questo singolo contributo è fissato in 20.000 €.

Le imprese, sia pubbliche che private, qualora partecipino a gare di appalto pubbliche devono attestare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Per completezza di informazione è giusto sapere che i datori di lavoro che occupano oltre 50 dipendenti hanno anche l’obbligo di assumere: vedove e orfani del lavoro, per servizio, di guerra e i profughi italiani, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nella misura di un’unità nel caso d’aziende che occupano da 51 a 150 dipendenti e nella misura dell’1% per aziende superiori.                         fquarch@tin.it

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