ASSUNZIONI PIÙ LIBERE E MENO PROTETTE

ATTRAVERSO IL JOBS ACT
By Fabrizio Quarchioni
Pubblicato il 2 Maggio 2014

IL FAMOSO JOBS ACT PENSATO DAL NUOVO GOVERNO, VA PROPRIO NELLA DIREZIONE CONTRARIA A QUANTO FATTO DALLA FORNERO, CERCANDO DI LIBERALIZZARE, SIA PUR IN MANIERA CONTROLLATA, IL MERCATO DEL LAVORO. VEDIAMO COME  Mi sembra scontato dirlo, ma non c’è dubbio che è l’economia che crea lavoro e non le leggi. Ma allo stesso tempo, non c’è altrettanto dubbio, che alcune leggi possono ostacolare il lavoro e, quindi, l’economia stessa. Una legge, negli ultimi anni, è diventata l’icona di ciò che può danneggiare lavoro ed economia contemporaneamente ed è la legge Fornero. Il famoso Jobs Act pensato dal nuovo governo, va proprio nella direzione contraria a quanto fatto dalla Fornero, cercando di liberalizzare, sia pur in maniera controllata, il mercato del lavoro. Vediamo come.

Per i contratti a termine viene prevista l’elevazione da 12 a 36 mesi la durata del rapporto di lavoro per il quale non è richiesto il requisito della causalità. Viene data la possibilità di prorogare fino a un massimo di 8 volte il contratto entro il limite dei tre anni. Condizione delle proroghe è che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato. Viene, infine, fissato il limite massimo, per i contratti a tempo determinato, del 20% dell’organico complessivo del datore di lavoro, fatte salve ulteriori esigenze connesse alle sostituzioni e alla stagionalità (fenomeno molto diffuso nella nostra regione). Infine, per tenere conto delle realtà imprenditoriali più piccole, è previsto che le imprese che occupano fino a 5 dipendenti possono comunque stipulare almeno un contratto a termine.

Per il contratto di apprendistato si prevede il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto di prova (e non, come attualmente previsto, anche per il relativo piano formativo individuale) e l’eliminazione delle attuali previsioni secondo cui l’assunzione di nuovi apprendisti è necessariamente condizionata alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo. È inoltre previsto che la retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, sia pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento. Per il datore di lavoro viene eliminato l’obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica, che diventa un elemento discrezionale.

Per ciò che attiene le politiche attive del lavoro, si provvederà a razionalizzare gli incentivi all’assunzione e gli incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità; istituire un’agenzia nazionale per l’impiego per la gestione integrata delle politiche attive e passive del lavoro, partecipata da stato e regioni, vigilata dal ministero del Lavoro. All’agenzia saranno attribuiti compiti gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e Aspi (indennità di disoccupazione) e vedrebbe il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali. Si prevede, inoltre, di rafforzare e valorizzare l’integrazione pubblico/privato per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, favorendo il coinvolgimento attivo del soggetto che cerca lavoro. Altra novità importante è la possibilità dell’introduzione, eventualmente in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali espressamente volte a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti, con anche l’individuazione di un compenso orario minimo, applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato, previa consultazione delle parti sociali.                                                                              fquarch@tin.it

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