Una riforma dopo 70 anni, era il minimo che i proprietari di immobili potevano aspettarsi. Ancora si fa fatica a comprendere i motivi per cui il legislatore anziché facilitare il superamento delle incompren-sionI tra i vicini di casa, li alimenti ancor di più, senza preoccuparsi di risolvere casi che sono molto litigiosi come il riscaldamento e il riconoscimento della personalità giuridica al condominio. Osserviamo alcune delle novità più rilevanti.
Animali domestici
Non sarà possibile nei regolamenti di condominio contrattuali e assembleari vietare la detenzione di animali domestici. Il problema, in precedenza, non era la loro presenza negli immobili, ma l’assenza di vigilanza da parte dei loro padroni da permettere agli animali fastidiosi guaiti. Tale norma non aiuterà a vivere meglio nel vicinato, senza aver tutelato il diritto al riposto delle persone. Occorreva un’inversione di tendenza, in un paese dove i suoi cittadini sono già fortemente stressati.
Riscaldamento centralizzato
Stabilito il principio che il distacco possa avvenire a favore di un condomino a condizione che dal distacco non vi siano danni per gli altri condomini. Bene, ma chi lo stabilisce che non ci sia il danno, colui che opera il distacco o il condominio? E in caso di disaccordo? Si ricorre al tribunale. Allora di che riforma parliamo se per le questioni più delicate si chiede alla magistratura di supplire alle carenze del legislatore?
Sanzioni
Questa sezione è la più interessante introdotta dalla riforma, in quanto, dal 1942 le sanzioni per il mancato rispetto delle normative contenute nel regolamento di condominio erano di 5 cent/€. Una manna per chi non volesse rispettare le regole. Oggi, o per meglio dire tra qualche mese, dopo sei mesi dalla pubblicazione della gazzetta ufficiale, sarà di € 200,00 e di € 800,00 per i recidivi.
Deleghe
Negli stabili con più di venti condomini, non potranno essere lasciate al singolo più di 1/5 delle deleghe; ragion per cui, nessun soggetto potrà avere più di 4 deleghe. Ciò favorirà una maggiore liberalità e confronto tra i partecipanti, evitando giochi di potere in favore di un solo soggetto che determinava l’esito della riunione.
Maggioranze
Stabilite le nuove maggioranze per gli impianti di videosorveglianza, abbattimento di barriere architettoniche, fonti rinnovabili di energia, impianti televisivi di ricezione e realizzazione di parcheggi. Sarà sufficiente all’assemblea la partecipazione della maggioranza degli intervenuti e la maggioranza dei millesimi (500).
Tabelle millesimali
Finalmente si comincia a fare chiarezza sulla modifica delle tabelle millesimali. Queste ultime se indicate all’interno del regolamento di condominio contrattuale, potranno essere modificate solo con il consenso unanime dei condomini. Mentre sarà sufficiente la semplice maggioranza dei 500 millesimi e la maggioranza degli intervenuti, qualora si verificano uno dei seguenti casi: errore nei calcoli, piuttosto che siano stati alterati i valori millesimali di piano a seguito di sostanziali modifiche che ne abbiano alterato il valore originale. In quest’ultimo caso, le spese per le nuove tabelle saranno a carico di colui che ha operato le predette modifiche.
Chi volesse la copia integrale della riforma può scrivere a info@studioscarano.net