CERTEZZE TEMPORANEE

con il milleproroghe
By Fabrizio Quarchioni
Pubblicato il 1 Maggio 2016

VEDIAMO QUALI CORRETTIVI HA APPORTATO IL LEGISLATORE SU ALCUNE MATERIE RELATIVE AL LAVORO CHE, AD OCCHIO DEGLI ESPERTI, PRESENTAVANO DELLE CRITICITÀ

Come ogni anno arriva puntuale il milleproroghe, che stavolta crea alcune certezze temporanee anche in materia di lavoro. Vediamo quali. Fino al 31 dicembre 2016 le imprese che perdono un appalto e che, di conseguenza, interrompono i rapporti a tempo indeterminato in essere, con contestuali assunzioni presso le nuove aziende aggiudicatarie, non pagheranno il ticket sui licenziamenti, pari a 490,10 euro per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, fino ad un massimo di tre anni. Tale contributo, ha sempre prestato il fianco a critiche e perplessità, in quanto i lavoratori interessati, in realtà, non usufruiscono di alcun intervento della Naspi e passano, pur essendo intervenuta una risoluzione del rapporto, alle dipendenze dei nuovi datori, senza una sostanziale soluzione di continuità, in virtù di specifici accordi previsti dalla contrattazione collettiva, soprattutto nei settori della ristorazione e delle mense. Diverso è, indubbiamente, il discorso relativo a quei lavoratori che non sono riassorbiti. In questo caso il ticket va pagato, come va pagato il contributo di ingresso alla mobilità (fino al 31 dicembre 2016) per quelle imprese che licenziano il personale al termine di una procedura collettiva di riduzione di personale. Inoltre, è consentito alle aziende subentranti di continuare ad usufruire, per la parte residua, dell’esonero contributivo legato ad assunzioni agevolate a tempo indeterminato effettuate dal precedente appaltatore. Per quanto riguarda, poi, eventuali ammortizzatori sociali, i novanta giorni di lavoro effettivo nell’unità produttiva si calcolano non avendo quale riferimento quella maturata presso il datore di lavoro che chiede l’intervento, ma quella acquisita in continuità nell’appalto, seppur con aziende diverse. L’esenzione dal contributo per i datori di lavoro viene esteso anche al settore edile per licenziamenti di fine cantiere o di fine fase lavorativa, un piccolo aiuto a un settore in forte crisi, come purtroppo si riscontra quotidianamente anche nella nostra regione Abruzzo.

Per i contratti di solidarietà difensivi in essere prima della entrata in vigore delle nuove disposizioni, la percentuale dell’indennità corrisposta dall’Inps per le sospensioni o le riduzioni di orario continua a essere per tutto il 2016, come per il 2015, pari al 70% della retribuzione, mentre con le nuove regole, la somma che viene corrisposta dall’istituto viene calcolata sull’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata.

C’è, altresì, la possibilità che con accordo tra datore di lavoro e lavoratore si possa trasformare un rapporto a tempo indeterminato da tempo pieno a tempo parziale, in una percentuale compresa tra il 40% e il 60%, a condizione che l’interessato abbia i requisiti per la pensione (almeno venti anni) e maturi, anagraficamente, quelli per la vecchiaia entro il 31 dicembre 2018. Quest’ultima data rappresenta il limite massimo di durata del rapporto a tempo parziale e non è, in alcun modo, prorogabile, essendo correlato al pensionamento.

Il datore di lavoro è tenuto a erogare mensilmente al dipendente un importo, non soggetto a Irpef e a contribuzione, pari a quanto avrebbe dovuto versare all’Inps per le prestazioni relative a quelle ore che non vengono lavorate per effetto della riduzione di orario.

 

 

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