CARCERE E REVOCHE PER L’OMICIDIO STRADALE
Dopo un iter lunghissimo è stato introdotto nel nostro Codice penale, il reato di omicidio stradale (art. 589-bis). La pena prevista è la reclusione e la revoca della patente. Vediamo, allora, come cambiano gli anni di reclusione a seconda delle cause che l’hanno prodotto e se l’incidente ha provocato la morte di una o più persone.
– Reclusione da 2 a 7 anni, se la morte è stata causata per la violazione del Codice della strada
– Reclusione da 5 a 10 anni, se la morte è stata causata da tasso alcolemico oltre 0,8 g/litro o per eccesso di velocità, guida contromano, sorpassi, inversioni a rischio, eccetera.
– Reclusione da 8 a 12 anni, se la morte è stata causata da guida sotto effetto di droghe o con tasso alcolemico superiore a 1,5 g per litro.
Tali pene vengono aumentate se chi ha commesso il fatto:
– è sprovvisto di patente
– è sottoposto a provvedimenti di sospensione o di revoca della patente
– è proprietario del veicolo e quest’ultimo non risulti assicurato.
Tali pene possono dimezzarsi se il decesso non è dovuto esclusivamente all’azione
o all’omissione del colpevole.
In caso di decesso di più persone o di una o più persone e ferimento di una o più persone
(omicidio stradale plurimo):
– Si applica la pena per la violazione più grave aumentata fino al triplo,
ma non oltre i 18 anni di carcere.
In caso di fuga del conducente che ha causato l’omicidio stradale (articolo 589-ter)
– La pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e non può essere inferiore a 5 anni.
La nuova legge non si è occupata solo dei decessi a seguito di incidente, ma ha modificato anche l’articolo 590-bis sulle lesioni personali gravi o gravissime. Anche in questo caso le pene sono state suddivise a seconda della condotta che ha portato all’accadimento:
– Se causate dalla violazione della disciplina della circolazione stradale:
la reclusione va dai 3 mesi a 1 anno per le lesioni gravi e da 1 a 3 anni per le lesioni gravissime
– Se causate da guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti:
la reclusione va dai 3 ai 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime.
In caso di fuga del conducente che ha causato lesioni personali gravi o gravissime, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e non può essere inferiore a 3 anni.
Se l’eccesso di velocità è dovuto a “stato di necessità” la multa può essere cancellata. Lo ha stabilito il giudice di pace di Palermo nella sentenza n. 363/2016 accogliendo il ricorso presentato da un automobilista multato per eccesso di velocità che aveva giustificato la sua condotta invocando lo “stato di necessità”. Il giudice ha precisato però che per essere tale, non solo deve essere attuale il pericolo, ossia presente nel momento in cui il richiedente agisce, ma lo deve essere anche il rischio del danno alla persona.