AUMENTA LA TASSA SULLE RENDITE FINANZIARIE
Come era stato annunciato dal presidente del Consiglio, lo scorso 24 aprile 2014 è stato pubblicato il decreto legge n° 66/2014 in base al quale, a partire dal 1° luglio 2014, vi sarà un aumento generalizzato della tassazione delle rendite finanziarie con la nuova aliquota del 26%, che sostituisce quella corrente del 20%, sia con riferimento ai redditi di capitale (interessi e altri proventi) sia con riferimento ai redditi diversi (plusvalenze). Per i titoli di stato italiani (Bot, btp, eccetera) e per quelli equiparati e cioè obbligazioni di stati esteri white list, (lista bianca) titoli di organismi sovranazionali, titoli domestici ai quali è esteso il regime dei titoli pubblici, quali i buoni postali fruttiferi della Cassa depositi e prestiti e i titoli degli enti territoriali nulla cambia nel senso che, come avvenuto già nella precedente manovra sulle aliquote del 2012 di cui al decreto legge n° 138/2011, la tassazione resterà ferma al 12,50%, sia per i redditi di capitale sia per i redditi diversi.
In tema di redditi diversi, analogamente a quanto previsto nella scorsa manovra:
✓sarà consentito il riporto e l’utilizzo delle minusvalenze realizzate in vigenza delle precedenti aliquote, ma con il “depotenziamento” necessario per mantenerne l’originario valore fiscale; quindi, le perdite sorte sotto l’aliquota del 12,50% (cioè fino al 31.12.2011) saranno computate al 48,08%, mentre, quelle sorte con l’aliquota del 20% (cioè dal 1.1.2012 al 30.6.2014) saranno computate al 76,92%;
✓inoltre, viene data facoltà di affrancare dall’aumento di aliquota le plusvalenze “latenti” sui titoli posseduti alla data del 30.6.2014, assoggettandole alla corrente aliquota del 20%, al netto delle minusvalenze anch’esse “latenti” relative ai titoli ricompresi nell’affrancamento.
Ecco cosa cambia
Pronti contro termine e prestiti garantiti di titoli
I proventi delle operazioni di pronti contro termine e di prestito titoli stipulate sugli strumenti finanziari in questione e in corso al 30.6.2014 conserveranno fino alla scadenza del contratto, purché di durata non superiore a un anno, il regime fiscale originario e quindi l’aliquota corrente del 20%.
Conti correnti e depositi bancari, compresi i certificati
di deposito
Come per le obbligazioni, vale il criterio di maturazione e quindi i proventi maturati fino al 30.6.2014 verranno comunque assoggettati all’aliquota del 20%. Poi dal primo luglio sale l’aliquota al 26% sui conti correnti, certificati di deposito, conti di deposito, insomma su tutti i strumenti di raccolta delle banche.
Azioni e titoli assimilati
Per i dividendi vale il criterio della “percezione” (cassa), per cui saranno soggetti all’aliquota del 26% i dividenti incassati dal 1° luglio 2014 in poi, senza distinzione rispetto all’anno di formazione dell’utile da cui sono tratti.
Gestioni patrimoniali individuali
In ossequio al criterio per “maturazione”, è previsto che il risultato di gestione maturato fino al 30.6.2014 resterà imponibile al 20% e verrà quindi sommato a quello maturato post nella misura del 76,92% (l’imposta sostitutiva relativa a tale risultato sarà versata alle scadenze ordinarie). Dal risultato maturato post 30.6.2014, potranno comunque essere dedotti, nella misura del 48,08%, i risultati negativi di gestione maturati fino al 31.12.2011 e, nella misura del 76,92%, quelli maturati dal 1.1.2012 al 30.6.2014. Ovviamente, nella quantificazione del risultato di gestione, si dovrà comunque tener conto della minore incidenza dei redditi derivanti dai titoli di stato ed equiparati detenuti nel portafoglio della gestione per mantenerne la tassazione agevolata al 12,50%.
Assicurazioni
Per i fondi mobiliari italiani ed esteri, viene previsto l’esonero dall’applicazione della ritenuta (attualmente d’acconto) sui proventi percepiti dalle compagnie di assicurazione sulla vita purché attinenti a investimenti del ramo vita. L’eliminazione della ritenuta ha valenza immediata, ma sarà necessaria la comunicazione da parte delle compagnie assicurative in merito alla sussistenza dei presupposti dell’esonero. L’esenzione non compete invece con riguardo ai proventi realizzati sulle quote dei fondi immobiliari. brunoscarano@alice.it