ARRIVA IL NUOVO LIBRETTO

La stagione invernale è veramente ormai alle porte e molte famiglie stanno già scaldando i “motori” dei propri impianti di riscaldamento. Quest’anno ci sono però delle novità. Innanzitutto dal 15 ottobre debutterà il nuovo libretto di impianto, sia che si tratta di riscaldamento che di condizionatori. A dire il vero, esso sarebbe dovuto entrare in vigore a luglio, invece la sua entrata è stata prorogata appunto a mercoledì 15 ottobre. Che cosa cambia? Chi installerà un impianto nuovo dopo tale data o chi, in occasione di un controllo o di una riparazione dell’impianto già esistente, dovrà dotarsi del nuovo libretto scaricandolo dal sito del ministero dello Sviluppo economico (www.mise.gov.it). Ben 37 pagine, nel migliore dei casi, ma in alcune regioni esso potrà risultare anche più voluminoso o differente. Il consiglio è quindi quello di rivolgersi direttamente all’ente locale, per sapere qual è la versione accettata.

Veniamo al caso della compilazione del nuovo libretto in caso di impianto già esistente. In questo caso, le informazioni contenute nei vecchi libretti dovranno essere trasferite nel nuovo. La compilazione, come stabilisce il Dpr 74/2013 e successivo decreto ministeriale 55/2014, è a cura del proprietario dell’impianto o dell’amministratore in caso di condominio. La compilazione con l’aiuto di un tecnico abilitato potrebbe non essere a costo zero. Pertanto si consiglia di informarsi prima.

Nel caso dei condizionatori, l’obbligo del libretto vale solo se il sistema supera i 12 kW di potenza, mentre la caldaia va registrata già se supera i 5 kW.

Il Dpr 74/2013 non ha invece risolto il rebus dei controlli. Gli impianti di riscaldamento infatti sono soggetti a due tipi di controllo: il controllo di sicurezza e la c.d. prova dei fumi, cioè il controllo dell’efficienza energetica dell’impianto. Ora il controllo di sicurezza è in genere prescritto dall’installatore o in mancanza fa fede quanto riportato nel libretto delle istruzioni e di solito ha una cadenza annuale o biennale. Per quanto riguarda la prova dei fumi, l’allegato A del Dpr 74/2013 prevedeva che per impianti alimentati a gas/metano/Gpl di potenza compresa tra 10 e 100 kW, fosse ogni 4 anni. Recentemente invece, e inaspettatamente, il ministero dello Sviluppo economico ha stabilito che tali controlli invece debbano essere vincolati a quelli di sicurezza e quindi ogni uno/due anni. Se a questo si aggiunge la facoltà delle regioni e degli enti locali di modificare il Dpr, ne esce un quadro difficile da districare. Anche in questo caso il consiglio è di contattare il proprio ente locale e chiedere delucidazioni per non incorrere in sanzioni.