MINI PATRIMONIALE SUI CONTI DEPOSITO E TITOLI

By Bruno Scarano
Pubblicato il 1 Marzo 2014

A partire dal 1° gennaio del 2014 è scattato l’aumento del 33% dell’imposta di bollo anche sui conti deposito, già penalizzati poiché caratterizzati da una marcata contrazione dei rendimenti. Così, di fatto, sui risparmiatori (non tutti come vedremo) si abbatte una vera e propria mini patrimoniale che colpisce uno strumento finanziario molto diffuso e utilizzato dagli investitori: i conti di deposito.

Il provvedimento è contenuto nella legge di stabilità, che tra l’altro, se con l’ex governo Monti l’imposta di bollo su tali prodotti era già salita dallo 0,10% allo 0,15% annuo, con la nuova sale ancora dallo 0,15% allo 0,20%, sulle somme depositate, subendo così il terzo rincaro consecutivo in tre anni. In pratica, l’imposta di bollo sui conti deposito fissa, da 34,20 euro, è stata abolita. Una buona notizia, penserete… Forse sì, ma solo per alcuni risparmiatori. Difatti, stando alle modifiche della legge di stabilità se l’importo minimo è stato cancellato, vediamo che l’imposta di bollo rispunta sui medi e grandi patrimoni, con l’aumento della tassazione dallo 0,15% del 2013 allo 0,20% del 2014 e non solo. La misura potrebbe essere rimpianta da molti investitori. Invece, per tutte le persone non fisiche, (enti, diocesi, parrocchie, eccetera) il tetto massimo di pagamento è stato innalzato dai precedenti 4.500 euro fino a 14mila euro.

Attenzione inoltre ai fraintendimenti sulla soglia dei 17mila euro: per strumenti finanziari, come conti deposito e titoli, l’imposta di bollo è stata abolita per tutti, il valore dei 17mila euro rappresenta solo, indicativamente, la soglia sotto la quale le modifiche del governo diventano convenienti per i risparmiatori.

Considerando la nuova stangata, la banca avrà il diritto di cambiare i contratti, comunicando però al cliente la proposta unilaterale di modifica. A quel punto, però, il cliente, entro 60 giorni dalla ricezione di tale comunicazione, potrà decidere se recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura ottenendo, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Infatti, secondo l’articolo 118 del testo unico bancario “qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula Proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate”.

Per quanto riguarda all’imposta di bollo sul conto corrente bancario e postale la situazione è diversa: infatti “per i conti correnti e i libretti di risparmio, l’imposta resta fissa 34,20 euro se titolare è persona fisica, 100 euro se diverso da persona fisica”, fermo restando che permane l’area no tax per tutti coloro che hanno meno di 5mila euro in giacenza sul proprio conto.  brunoscarano@alice.it

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