IL DECRETO DESTINAZIONE ITALIA

By Roberto Scarano
Pubblicato il 2 Febbraio 2014

Come ben saprete, grazie alle rubriche televisive e alla carta stampata, dallo scorso 18 giugno la nostra Costituzione ha accolto, dopo un’attesa di 70 anni, una nuova legge (220 del 2012) che riforma il Regio decreto del 1942. Gli addetti del settore, le associazioni di categoria di amministratori e dei consumatori, avevano manifestato un cauto entusiasmo, in quanto la legge sembrava ancora poco chiara e soprattutto motivo per offrire a avvocati a dir poco scrupolosi, di cogliere propizie opportunità lavorative.

Difatti, a distanza di alcuni mesi dalla pubblicazione della predetta legge, il legislatore ha ritenuto di dover intervenire con una nuova legge di modifica per chiarire alcune norme.

Il decreto legge denominato Destinazione Italia, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (serie generale 300 del 23 dicembre 2013), ed è quindi ufficialmente in vigore, in attesa della sua conversione in legge.

Una nuova legge, siete sorpresi? Perché mai? È agli occhi di tutti, infatti, come l’Italia sia fanalino di coda in Europa per il numero di leggi esistenti; leggi complicate che per farle rispettare occorre andare davanti a un giudice. Ma questa è un’altra storia visto che a Roma i nostri politici riescono sempre a complicarsi e complicarci la vita. Infatti, sarebbe necessario riflettere sui costi extra che la collettività deve sostenere, per le sedute straordinarie dei parlamentari, spese di viaggio, diarie e sugli effetti collaterali costituiti da incertezza e confusione, che colpiscono milioni di italiani che vivono in un condominio.

Ecco, nel dettaglio, le novità del provvedimento.

Formazione degli amministratori di condominio. La formazione periodica degli amministratori resa obbligatoria dalla riforma, sarà regolata dal ministero della Giustizia tramite apposito regolamento. Il ministero definirà i requisiti necessari per esercitare l’attività di formazione stessa, i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi.

Fondo per il pagamento dei lavori straordinari. Non ci sarà più l’obbligo di avere un fondo di “pari importo”. L’unico obbligo è quello di avere in cassa il denaro occorrente alle scadenze del pagamento dell’impresa che esegue i lavori, decisi dall’assemblea condominiale.

Opere di risparmio energetico. Per gli interventi di risparmio energetico, ora il quorum richiesto è pari a 1/3.

Registro anagrafe condominiale. L’obbligo di reperire i dati sulla sicurezza ora è limitato alle sole parti comuni, quindi i condomini non dovranno più fornire la famosa “dichiarazione sulla sicurezza” del singolo appartamento.

Sanzioni per violazioni al regolamento condominiale. Le sanzioni per le violazioni al regolamento, finora previste tra i 200 e gli 800 euro, saranno deliberate dall’assemblea condominiale con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà dei millesimi.

Sono finite le novità? Direi proprio di no, come scopriremo nelle prossime puntate.

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