I NUOVI…DISOCCUPATI     

cambiano i criteri di iscrizione
By Fabrizio Quarchioni
Pubblicato il 3 Giugno 2016

Dopo alcuni mesi di riflessione, prendono il via, anche in Abruzzo, i nuovi criteri di classificazione delle persone prive di impiego. Vediamo come cambiano definizioni e contenuti.

Una persona si trova in stato di disoccupazione se è priva di lavoro ed è immediatamente disponibile a cercare e a svolgere un lavoro, secondo modalità definite con i servizi per l’impiego. Per acquisire formalmente lo stato di disoccupazione, una persona deve presentare, al proprio Centro per l’impiego di riferimento (ossia quello nel cui ambito territoriale si trova il proprio domicilio), un’apposita dichiarazione: la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. La Did serve, oltre che per attestare lo stato di disoccupazione, per usufruire dei servizi che i Centri per l’impiego mettono a disposizione per aiutare le persone a trovare una nuova occupazione.

La Did non può essere rilasciata da coloro che sono occupati in un’attività lavorativa oppure da coloro che non stanno effettivamente cercando una occupazione, ma sono solo intenzionati ad avanzare richieste per prestazioni e agevolazioni sociali o sanitarie. In quest’ultimo caso, i servizi sociali o sanitari dovranno fare riferimento alla condizione di “non occupazione” che può essere autocertificata dall’utente.

Dopo la stipula della Did il Centro per l’impiego proporrà all’utente la sottoscrizione di un Patto di servizio personalizzato.

Si tratta di un accordo formale tra il lavoratore e il Centro per l’impiego, in cui vengono definite le azioni che il lavoratore deve intraprendere per la ricerca attiva del lavoro. La sottoscrizione del patto di servizio personalizzato è obbligatoria.

Non si perde lo stato di disoccupazione se si fanno esperienze non considerate rapporti di lavoro (tirocini, contratti di lavoro occasionale di tipo accessorio).

Lo stato di disoccupazione viene sospeso nel caso in cui il lavoratore accetti un’offerta di lavoro subordinato fino a 6 mesi.

L’anzianità nello stato di disoccupazione riprende a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro che ha determinato la sospensione.

Tutte le altre attività di lavoro autonome fanno decadere tale stato, indipendentemente dalla loro durata.

Per le persone con disabilità è possibile conservare sia lo stato di disoccupazione che l’iscrizione al collocamento mirato anche avendo rapporti di lavoro, ma entro determinati limiti di reddito annuale (8.000 euro in caso di lavoro subordinato o parasubordinato e 4.800 euro in caso di lavoro autonomo).

Per quesiti, pareri ed approfondimenti: fquarch@tin.it

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